Diagnosi energetica

Diagnosi
a norma di legge

A partire dal 4 luglio 2014, attraverso il Decreto Legislativo n. 102, è stato inserito l’obbligo di Diagnosi Energetica (DEO) per tutte le grandi imprese (ovvero per coloro che hanno oltre 250 dipendenti o 50 milioni di fatturato) e per gli energivori (le aziende a elevato consumo di energia che stanno ottenendo sconti nelle forniture di energia elettrica) e rinnovare tale procedura ogni 4 anni. La diagnosi deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4 e l’Allegato 2 alle linee guida.

Dal 19 luglio 2016 solo le Esco certificate alla norma UNI CEI 11352 e gli Esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati alla norma UNI CEI 11339 potranno svolgere attività legate al D. Lgs 102/2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto.

Le aziende certificate ISO 50001, EN ISO 14001 o in EMAS non hanno l’obbligo della diagnosi energetica, se il loro sistema prevede un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 102/14.

Diagnosi energetica
un’opportunità!

La diagnosi energetica (o “audit energetico”) è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa: solo attraverso l’audit si può capire come consuma energia e dove bisogna intervenire per migliorarne l’utilizzo. L’idea del Legislatore è che le diagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi, accrescendo la propria competitività.

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ad ogni fase che costituisce il processo, mettendo in correlazione l’energia consumata sia con il prodotto finito che con la sua specifica destinazione d’uso. Capire se e quanto si è virtuosi ed efficienti e quanto si può risparmiare evitando sprechi.

Energyone è in grado di offrirti una metodologia che non solo permetterà di sfruttare i risultati a fini immediati ma permetterà inoltre di recuperare per intero i costi della Diagnosi Energetica stessa.

Imprese energivore

Azienda a forte consumo energetico come stabilito dal decreto ministeriale del 21 Dicembre 2017.

Grandi imprese

Si definisce Grande Impresa ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

La diagnosi energetica
in Energyone

01.

Analisi e raccolta dati

La prima fase prevede una raccolta documentale e l’analisi di tutte le bollette dei vettori energetici, dei dati di produzione e di tutte le informazioni relative all’azienda utili all’esecuzione della diagnosi.

02.

Sopralluogo

Sopralluogo presso il sito produttivo, rilievo delle misure con strumentazione professionale, rilievo e censimento dei carichi, elaborazione e studio dell’intero processo produttivo  aziendale. Raccolta in campo di tutte le informazioni utili alla realizzazione della diagnosi energetica.

03.

Elaborazione

La fase di elaborazione è finalizzata a determinare, per ogni fase costituente la Struttura Energetica Aziendale, gli indici energetici prestazionali rapportati sia al prodotto finito che alla specifica destinazione d’uso della singola fase. Ciò consente di valutare per ogni fase significativa del processo aziendale sia lo specifico indice prestazionale  che il suo peso rapportato al fabbisogno
energetico complessivo.

04.

Energy Performance
Indicator - Benchmark

Confronto delle prestazioni aziendali interne rispetto ad altri stabilimenti del gruppo, o esterne con altre realtà industriali similari, ovvero con il benchmark di riferimento e gli Energy Performance Indicator (EnPI) che rappresentano il consumo specifico del singolo dispositivo, utenza o servizio e permettono di inquadrare e confrontare la soluzione tecnologia adottata con la media di mercato oppure la migliore tecnologia disponibile.

05.

Intervento di miglioramento

Elaborazione del report di diagnosi con la valutazione degli interventi di efficienza energetica individuati durante la fase di diagnosi, analisi costi benefici portando in conto la riduzione della bolletta energetica complessiva.

06.

Report di diagnosi

Consegna, spiegazione del report di diagnosi al cliente e trasmissione della diagnosi mediante caricamento sul portale predisposto da ENEA.

Aggiornamento
diagnosi energetica 2019

Entro il 5 dicembte 2019 sarà necessario presentare l’aggiornamento della diagnosi energetica.

Sanzioni

Le imprese soggette all’obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014: “da 4.000 a 40.000 euro. Se la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa che va da euro 2.000 ad euro 20.000”.

Monitoraggio energetico

L’aggiornamento della diagnosi energetica deve essere eseguito con dati energetici misurati mediante l’installazione di un sistema di monitoraggio permanente.

Nuovi energivori

Per i nuovi Energivori sarà necessario eseguire la diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2019.

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